Nota : A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Art. 1 – Fonti del diritto della navigazione
- In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.
- Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.
Art. 2 – Mare territoriale
- Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell’apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.
- E’ soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell’estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione su misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
- Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.
Art. 3 – Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato
E’ soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale.
Art. 4 – Navi e aereomobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato
Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano.
Art. 5 – Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione
- Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull’applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l’atto è compiuto o il fatto è avvenuto.
- La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l’aeromobile appartiene.
Art. 6 – Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili
La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonchè le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile
Art. 7 – Legge regolatrice della responsabilità dell’armatore e dell’esercente
- La responsabilità dell’armatore della nave e dell’esercente dell’aeromobile per atti o fatti dell’equipaggio è regolata dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile. La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilità dell’armatore o dell’esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente assunte.
Art. 8 – Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante
I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell’aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile.
Art. 9 – Legge regolatrice del contratto di lavoro
I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile, salva, se la nave o l’aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti.
Art. 10 – Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili
I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile, salva la diversa volontà delle parti.
Art. 11 – Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni
La contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della nave dell’aeromobile.
Art. 12 – Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili
Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se è comune; altrimenti dalla legge italiana.
Art. 13 – Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero
- Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.
- La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l’armatore o l’esercente e l’equipaggio.
Art. 14 – Competenza giurisdizionale
Oltre che nei casi previsti dall’articolo 4 del codice di procedura civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici della Repubblica, se la nave o l’aeromobile che ha cagionato l’urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nella Repubblica.