Dell’attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti |
Art. 62 – Movimento delle navi nel porto
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l’entrata e l’uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l’ammaramento, lo stanziamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.
Art. 63 – Manovre disposte d’ufficio
- Il comandante del porto può ordinare l’ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.
- L’autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l’esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.
Art. 64 – Deposito di cose su aree portuali
- Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci o di materiali di cui all’articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto può ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali.
- Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione può essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.
- In caso di mancata esecuzione dell’ordine, l’autorità predetta può disporre la rimozione d’ufficio a spese dell’interessato.
Art. 65 – Imbarco e sbarco
- Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
- Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.
Art. 66 – Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l’impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.
Art. 67 – Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti
Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.
Art. 68 – Vigilanza sull’esercizio di attività nei porti
- Coloro che esercitano un’attività nell’interno dei porti ed in genere nell’ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell’esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.
- Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all’iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.
Art. 69 – Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi
- L’autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso e, quando non abbia a disposizione nè possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire.
- Quando l’autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall’autorità comunale.
Art. 70 – Impiego di navi per il soccorso
- Ai fini dell’articolo precedente, l’autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.
- Le indennità e il compenso per l’opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.
Art. 71 – Divieto di getto di materiali
- Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie.
Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.
Art. 72 – Rimozione di materiali sommersi
- Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all’immediata rimozione.
- Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell’autorità marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento può provvedere d’ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.
- L’interessato è tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.
Art. 73 – Rimozione di navi e di aeromobili sommersi
- Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell’autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l’esecuzione.
- Se il proprietario non esegue l’ordine nel termine fissato, l’autorità provvede d’ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.
- Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
- Nei casi d’urgenza l’autorità può senz’altro provvedere d’ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.
Art. 74 – Guardiani di navi in disarmo
Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.
Art. 75 – Danni alle opere e agli impianti portuali
- In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti a servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l’entità a mezzo dell’ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l’autorità provvede d’ufficio alle riparazioni a spese del medesimo.
- Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.
Art. 76 – Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque
- Se l’esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.
- Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorità, per ovviare all’intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi.
- In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l’autorità predetta provvede di ufficio a spese dell’interessato.
Art. 77 – Obbligazioni dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua
- Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonchè prendere tutte le misure necessarie ad evitare l’interrimento dei fondali.
- Il capo del compartimento, sentito l’ufficio del genio civile, e, se del caso, l’ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette.
- In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l’autorità predetta provvede di ufficio, a spese dell’interessato.
Art. 78 – Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti
L’apertura di cave di pietra e l’esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d’acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all’autorizzazione del capo del compartimento.
Art. 79 – Pesca nei porti
Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l’esercizio della pesca è sottoposto all’autorizzazione del comandante del porto.
Art. 80 – Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti
Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all’autorizzazione del comandante del porto l’uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonchè l’accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.
Art. 81 – Altre attribuzioni di polizia
Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze.
Art. 82 – Disordini nei porti e sulle navi
- Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l’ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l’autorità di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima.
- Se l’autorità di pubblica sicurezza non può tempestivamente intervenire, l’autorità marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l’ordine, richiedendo ove sia necessario l’intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone immediato avviso all’autorità di pubblica sicurezza, nonchè, quando si tratti di nave straniera, all’autorità consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
Art. 83 – Divieto di transito e di sosta
Il ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, determinando le zone alle quali il divieto si estende.
Art. 84 – Ingiunzione per rimborso di spese
- Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l’autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.
- Decorsi venti giorni dalla notificazione dell’ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l’autorità marittima può procedere agli atti esecutivi.
- Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all’esistenza del credito o al suo ammontare [previo versamento della somma indicata nell’atto di ingiunzione.
- L’opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore.
Art. 85 – Attività amministrativa nei porti interni
- Le disposizioni del presente capo si applicano anche all’attività amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell’ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.
- Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell’articolo 68, coloro i quali esercitano un’attività nell’ambito delle zone portuali della navigazione interna.
- Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o materiali in località dei laghi, dei fiumi, e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell’autorità preposta all’esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione.
- La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta dal comandante del porto a norma dell’articolo 74, quando occorre per esigenze di sicurezza.
- L’autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta all’esercizio della navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l’ordine pubblico nei porti o nell’ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne.
- Il divieto di transito o di sosta può essere stabilito dal ministro dei trasporti e della navigazione anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico.
Art. 86 – Istituzione del servizio di pilotaggio
- Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.
- La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.
Art. 87 – Pilotaggio obbligatorio
- Nei luoghi dove è riconosciuta l’opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica.
- Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.
- Il decreto del Presidente della Repubblica o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio.
Art. 88 – Vigilanza sulla corporazione dei piloti
1.La corporazione dei piloti è sottoposta alla vigilanza della autorità competente a norma del regolamento.
- Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione è provvista dei mezzi tecnici necessari all’espletamento del servizio e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro dei trasporti e della navigazione, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.
Art. 89 – Cauzione della corporazione dei piloti
La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali.
Art. 90 – Licenze e registro dei piloti
I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.
Art. 91 – Tariffe di pilotaggio
Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le associazioni sindacali interessate.
Art. 92 – Attribuzioni e obblighi del pilota
- Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
- Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all’articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
- Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.
Art. 93 – Responsabilità del pilota
Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.
Art. 94 – Responsabilità della corporazione dei piloti
Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei limiti della cauzione.
Art. 95 – Regolamento di pilotaggio
- La disciplina del servizio di pilotaggio, l’ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonchè il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
- Le norme per l’esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 96 – Marittimi abilitati al pilotaggio
- Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
- Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
Art. 97 – Personale abilitato al pilotaggio
Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è esercitato da piloti autorizzati dall’ispettorato di porto.
Art. 98 – Pilotaggio obbligatorio
Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell’ispettorato compartimentale può rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.
Art. 99 – Norme applicabili
Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 e 93.
Art. 100 – Regolamenti locali
Le norme per l’esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 101 – Istituzione del servizio di rimorchio marittimo.
- Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima, non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.
- L’autorità predetta determina nell’atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.
- Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.
Art. 102 – Regolamenti locali
Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 103 – Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio
- Quando all’armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi.
- Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s’intende affidata al comandante del rimorchiatore.
Art. 104 – Responsabilità durante il rimorchio
- L’armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.
- Dei danni sofferti da terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l’armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.
- Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei commi precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l’armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato.
Art. 105 – Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore
Fermo il disposto dell’articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all’armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.
Art. 106 – Soccorso prestato alla nave rimorchiata
Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un’opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso previsti nell’articolo 491.
Art. 107 – Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto
Oltre che nei casi previsti nell’articolo 70, i rimorchiatori devono essere messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla sicurezza del porto.
Art. 108 – Disciplina delle operazioni (abrogato)
[ Articolo abrogato, a partire dal 19 marzo 1995, dall’art. 27 della l. 28 gennaio 1994 n. 84 come modificato dal D.L. 12 aprile 1996, n. 202.]
Art. 109 – Uffici del lavoro portuale
[1. Nei porti, nei quali l’importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni portuali è affidata ad uffici del lavoro portuale.
- Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, previo parere del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attività con l’assistenza di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici è esercitata dal capo del compartimento.
- Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione e sono diretti da un funzionario dell’ispettorato di porto, che svolge la propria attività, con l’assistenza di un consiglio del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici è esercitata dal capo dell’ispettorato di porto].
Art. 110 – Compagnie e gruppi portuali
- Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
- Le compagnie hanno personalità giuridica.
- Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell’ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento.
- Il regolamento stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie.
- Salvo casi speciali stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione l’esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie o ai gruppi.
Art. 111 – Imprese per operazioni portuali
- L’esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi è sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell’ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- Le autorità predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico.
- La concessione può essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali.
- In ogni caso l’impresa concessionaria deve avvalersi, per l’esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi.
Art. 112 – Tariffe delle operazioni portuali
Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali, nonchè per le prestazioni delle imprese indicate nell’articolo precedente sono determinate secondo le modalità stabilite dal regolamento.