Della costruzione della nave |
Art. 232 – Cantieri e stabilimenti di costruzione
- La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione.
- La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere inoltre eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall’ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.
Art. 233 – Dichiarazione di costruzione
- Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all’ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.
- L’ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione.
- Parimenti devono essere notificati all’ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni.
Art. 234 – Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione
- Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione è tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento.
- Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 235 – Controllo tecnico sulle costruzioni
- Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e regolamenti.
- Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è esercitato dall’ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell’articolo seguente.
Art. 236 – Sospensione della costruzione per ordine dell’autorità
- L’ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all’articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata.
- Con provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione può altresì venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale o dell’ispettorato compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
Art. 237 – Forma del contratto di costruzione
- Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.
- La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art. 238 – Pubblicità del contratto di costruzione
- Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per conto dello stesso costruttore.
- Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.
Art. 239 – Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione
- Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell’articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell’articolo 237, la trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata.
- Per quanto riguarda i documenti da consegnare all’ufficio e l’esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.
Art. 240 – Responsabilità del costruttore
- L’azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell’opera.
- Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio.
Art. 241 – Norme applicabili al contratto di costruzione
Per quanto non è disposto dal presente capo, al contratto di costruzione si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.
Art. 242 – Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione
- Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall’articolo 249.
- Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
- La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 252 a 254, 256.
Art. 243 – Varo della nave
- Il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti.
- Il giorno e l’ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere preventivamente comunicati all’ufficio ove la nave in costruzione è iscritta.
- In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l’ufficio predetto può, su richiesta dell’interessato, autorizzare il varo.
Art. 244 – Iscrizione della nave dopo il varo
L’autorità alla quale, compiuto il varo, è richiesta l’iscrizione della nave o del galleggiante nei registri previsti negli articoli 146, 148, provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull’atto di nazionalità, se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242, 567, secondo comma.