Codice della Navigazione – Libro Quarto

Dell’esecuzione forzata e delle misure cautelari

Art. 643 – Competenza

  1. L’esecuzione forzata è promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti.
  2. Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti è autorizzato dai giudizi competenti a norma del codice di procedura civile.

Art. 644 – Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari

  1. Salve le eccezioni contemplate nell’articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari le navi e i galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili.
  2. Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono carati di navi, il giudice competente può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell’intera nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la metà; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui carati ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

Art. 645 – Navi non soggette a pignoramento e a sequestro

Non possono formare oggetto di espropriazione forzata nè di misure cautelari:

  1. a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale;
  2. b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro dei trasporti e della navigazione, se non sia intervenuta l’autorizzazione del ministro medesimo;
  3. c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non sia intervenuta l’autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione;
  4. d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purchè non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione.

Art. 646 – Provvedimenti per impedire la partenza della nave

Il giudice competente ai sensi dell’articolo 643, e, ove ricorra l’urgenza, il comandante del porto, o l’autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.

Art. 647 – Precetto

Il precetto è regolato dalle disposizioni del codice di procedure civile, ma il termine ad adempiere è ridotto a ventiquattro ore.

Art. 648 – Notificazione del precetto

  1. Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario.
  2. Il precetto diviene inefficace trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.

Art. 649 – Giudice dell’esecuzione

  1. L’espropriazione è diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti il tribunale la nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell’articolo 653, entro due giorni da che è stato formato.
  2. Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte più magistrati, la nomina è fatta dal pretore dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al giudice dell’esecuzione gli articoli 174 e 175 del codice di procedura civile.

Art. 650 – Forma del pignoramento di navi o di carati di navi

  1. L’atto di pignoramento deve contenere:
  • 1) l’enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo, in forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma esecutiva;
  • 2) la data della notificazione del precetto;
  • 3) l’ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per la soddisfazione del quale si agisce, la nave o il galleggiante o i carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative
  • pertinenze;
  • 4) l’intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero, se oggetto dell’espropriazione è una nave in corso di navigazione, di non far ripartire la nave dal porto di arrivo;
  • 5) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante.
  1. Il pignoramento si esegue, su istanza del creditore precettante, mediante notificazione dell’atto al debitore proprietario e al comandante. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice competente ai sensi dell’articolo 643 può prescrivere che la notificazione dell’atto al comandante sia eseguita per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione radiotelegrafica degli estremi del pignoramento.
  2. Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell’atto all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, il quale provvede alla trascrizione nel registro d’iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche all’annotazione sull’atto di razionalità. Se la nave è in costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro delle navi in costruzione.
  3. Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l’espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.

Art. 651 – Forma del pignoramento di pertinenze separabili

Il pignoramento di pertinenze separabili è autorizzato dal pretore della circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza del creditore precettante, sentiti i creditori ipotecari. Esso è eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile, riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall’ufficiale giudiziario, il quale cura il deposito delle cose nei magazzini generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.

Art. 652 – Amministrazione della nave pignorata

  1. Il capo dell’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’articolo 643, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che la nave pignorata per interno o per carati, intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che creda opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata una adeguata assicurazione.
  2. Il viaggio non può essere incominciato sino a che l’ordinanza non sia stata resa pubblica con le forme previste dall’articolo 250, e il richiedente non abbia anticipato, nei modi indicati per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per intraprendere e condurre a termine il viaggio o i viaggi.
  3. Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti dell’effettuato depositato, al richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione. Se le spese occorrenti eccedono il nolo, il richiedente è tenuto per la differenza, e per il pagamento di questa il giudice può emettere decreto di ingiunzione.
  4. Il giudice può anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari o privilegiati, decreto d’ingiunzione a carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori contemplati negli articoli 553, 572, sempre che non vi sia stata surroga dell’assicuratore.
  5. Con il decreto d’ingiunzione è nominato il curatore della nave, nei confronti del quale il richiedente o i debitori possono proporre opposizione.
  6. I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e altresì quelli per la differenza dovuta dal creditore richiedente, possono essere ceduti per contanti dal giudice a chi ne faccia richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 653 – Domanda di vendita

  1. Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita della nave o del carato con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 643.
  2. Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari e ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
  3. Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell’articolo 643 il ricorso notificato e l’estratto del registro di iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell’articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l’atto di pignoramento, con il certificato di cui all’ultimo comma dell’articolo 650 di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.

Art. 654 – Designazione del giudice dell’esecuzione e nomina dell’esperto

  1. Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell’articolo 643, provvede alla nomina del giudice dell’esecuzione e alla designazione di un esperto per la stima della nave e fissa un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione.
  2. Se siano stati osservati gli ademimenti di cui all’articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla designazione dell’esperto, se non dopo dieci ma non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.

Art. 655 – Ordinanza di vendita

Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell’esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonché il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.

Art. 656 – Contenuto dell’ordinanza

L’ordinanza deve contenere la descrizione della nave espropriandola in tutto o per carati, e stabilire.

  • 1) il prezzo base dell’incanto, determinato dall’esperto;
  • 2) il giorno e l’ora dell’incanto;
  • 3) l’ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese di incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, nonché il termine entro il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti;
  • 4) la misura minima dell’aumento delle offerte;
  • 5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalità del deposito.

Art. 657 – Notificazione e pubblicità dell’ordinanza di vendita

  1. L’ordinanza di vendita è notificata, a cura del cancelliere del giudice dell’esecuzione, alle persone indicate nell’articolo 655, che non sono comparse.
  2. L’ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere, in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Copia di essa è affissa, almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito albo presso l’ufficio della cancelleria.
  3. Il giudice dell’esecuzione può nella stessa ordinanza disporre le altre forme di pubblicità che ritiene opportune.

Art. 658 – Persone ammesse a fare offerte

  1. Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell’ordinanza di vendita.
  2. Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare.
  3. Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.

Art. 659 – Modalità dell’incanto

  1. L’incanto ha luogo avanti il giudice dell’esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine.
  2. La nave o i carati sono aggiudicati a chi abbia fatto l’offerta maggiore.
  3. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da altra valida.
  4. L’incanto, se non può compiersi nella stessa udienza, è continuato nel giorno seguente non festivo.

Art. 660 – Aggiudicazione per persona da nominare

Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve, nei tre giorni dall’incanto, dichiarare in cancelleria il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato. In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.

Art. 661 – Ulteriori incanti, vendita senza incanto

  1. Quando la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell’esecuzione, sentiti gli interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda ad ulteriori incanti, stabilendo di volta in volta un prezzo base inferiore

almeno del venti per cento a quello precedente.

  1. Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del prezzo base, la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell’esecuzione, sentiti i creditori interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda alla vendita senza incanto, prescrivendone le condizioni.

Art. 662 – Offerte di aumento

  1. Nei dieci giorni successivi all’incanto possono presentarsi al giudice dell’esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di aggiudicazione.
  2. L’offerta deve essere accompagnata dal deposito d’una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.
  3. Il giudice dell’esecuzione, accertato l’adempimento delle predette formalità, stabilisce un nuovo incanto a norma degli articoli precedenti, sulla base del prezzo aumentato.

Art. 663 – Versamento del prezzo

L’aggiudicatario, entro il termine fissato dall’ordinanza di vendita, deve versare il residuo prezzo secondo le modalità fissate nell’ordinanza stessa, e depositare in cancelleria il documento comprovante l’avvenuto versamento.

Art. 664 – Trasferimento della nave

  1. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione con decreto trasferisce all’aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge all’ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.
  2. Il decreto, trasmesso dal cancelliere all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, è reso pubblico a norma dell’articolo 250, ed ha valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della nave.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.

Art. 665 – Trasferimento dei carati di nave

  1. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto, trasferisce all’aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge all’ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione.
  2. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma dell’articolo 250.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.

Art. 666 – Inadempienza dell’aggiudicatario

  1. Se il prezzo non è versato entro il termine stabilito, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza pubblicata e affissa nelle forme stabilite nell’articolo 657, dispone che si proceda a nuovo incanto.
  2. L’ammontare della cauzione prestata dall’aggiudicatario inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto.
  3. Se il prezzo unito alla cauzione è inferiore a quello dell’incanto precedente, il giudice dell’esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto, emette a carico dell’aggiudicatario inadempiente decreto di ingiunzione a versare la differenza, entro il termine di cinque giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l’aggiudicatario può proporre opposizione nei confronti del creditore istante.

Art. 667 – Opposizione all’esecuzione

L’opposizione, con la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e quella che riguarda la pignorabilità della nave o dei carati, si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione, o, in difetto, con citazione al giudice competente a sensi dell’articolo 643, salva l’applicazione dell’articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile. Il giudice dell’esecuzione, se è competente per la causa, provvede all’istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile, altrimenti fissa con decreto l’udienza di comparizione avanti il giudice competente per valore, e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 668 – Opposizioni agli atti esecutivi

  1. Salva l’applicazione dell’articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile, le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché quelle relative ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione, o, in difetto con citazione al giudice competente ai sensi dell’articolo 643, nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto diesecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
  2. Il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’articolo 618 del codice di procedura civile.

Art. 669 – Opposizione di terzi

  1. Il terzo che pretende la proprietà o altro diritto reale sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia disposta la vendita.
  2. Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di procedura civile. R.D. 30-03-1942, n. 327

Art. 670 – Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo proprietario

  1. Quando l’espropriazione della nave o dei carati di nave è promossa dai creditori dell’armatore non proprietario, assistiti da privilegio navale, il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al proprietario non armatore.
  2. Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del proprietario non armatore, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore ad eccezione del divieto di cui all’articolo 658, terzo comma.
  3. Ogni volta, che, a norma del predetto capo, deve essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore.
  4. Ai fini dei commi precedenti, il terzo proprietario è equiparato al proprietario non armatore.

Art. 671 – Vendita di pertinenze separate

Alla procedura di vendita di cose già costituenti pertinenze, si applicano le norme del codice di procedura civile, relative alla vendita di cose mobili.

Art. 672 – Rinvio

Alla esecuzione per consegna della nave e alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 673 – Facoltà di liberare la nave

Il terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato verso creditori privilegiati o ipotecari, ha facoltà di liberare la nave o i carati da ogni ipoteca trascritta e da ogni privilegio per credito sorto anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Art. 674 – Liberazione dopo il pignoramento

La facoltà prevista dall’articolo anche dopo il pignoramento, purchè egli nel termine di trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall’articolo seguente.

Art. 675 – Istanza per la liberazione

  1. L’acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un atto contenente:
  • 1) la data e la qualità del suo titolo e la data della trascrizione;
  • 2) il nome dei suoi danti causa;
  • 3) gli elementi di individuazione della nave;
  • 4) il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico dell’acquirente, o il valore che egli offre di pagare;
  • 5) l’elenco dei creditori ipotecari coll’indicazione dei loro nomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli e della trascrizione di essi;
  • 6) l’offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione e dall’inserzione il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori;
  • 7) l’elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che sarebbe competente per l’esecuzione.
  1. Un estratto sommario di quest’atto deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l’ufficio d’iscrizione della nave o del galleggiante.

Art. 676 – Istanza di vendita all’incanto della nave

Ogni creditore privilegiato o ipotecario, entro quindici giorni dalla notificazione e dall’inserzione disposta nell’articolo precedente, può domandare la vendita all’incanto, offrendo l’aumento di un decimo e congrua cauzione per il pagamento del prezzo e per l’adempimento di ogni altro obbligo. La domanda, sottoscritta dall’istante o da un suo procuratore speciale, deve essere notificata all’acquirente, e depositata nella cancelleria del giudice competente a norma dell’articolo 643, il quale constatata la regolarità degli atti, e sentiti, ove occorra, gli interessati, emana ordinanza di vendita a sensi degli articoli 656, 657.

Art. 677 – Provvedimento di liberazione

  1. Se la vendita non è domandata nel termine o nel modo stabilito nell’articolo precedente o se la domanda è respinta, il prezzo offerto dall’acquirente rimane definitivamente fissato.
  2. Eseguito dall’acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente del tribunale, competente a norma dell’articolo 643, ordina con decreto all’ufficio competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie.
  3. Il decreto è trasmesso d’ufficio dal cancelliere all’ufficio d’iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell’articolo.

Art. 678 – Aggiudicazione al terzo acquirente

  1. Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente ai sensi dell’articolo 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto e ingiunge all’ufficio competente di cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie.
  2. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell’articolo 250.
  3. Il terzo acquirente, al quale è stata aggiudicata la nave o il carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

Art. 679 – Effetti del mancato deposito del prezzo

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo nel termine, la domanda di liberazione della nave dalle ipoteche e dai privilegi rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori.

Art. 680

  1. Nel caso di cui all’articolo 677, il terzo acquirente deposita presso la cancelleria del giudice, competente a norma dell’articolo 643, l’elenco dei creditori ipotecari trascritti e di quelli privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice dell’esecuzione
  2. Nel caso di cui al secondo comma dell’articolo 644, i comproprietari non debitori depositano presso la cancelleria del giudice, competente a sensi dell’articolo 643, la domanda con gli atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine stabilito.
  3. La distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del deposito del nolo o dei proventi della amministrazione della nave regolata dall’articolo 652, alla distribuzione dei quali si procede separatamente.

Art. 681 – Rinvio

  1. La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose già costituenti pertinenze separabili è regolata dalle norme del codice di procedura civile riguardanti la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose mobili.
  2. La distribuzione tanto delle somme depositate a sensi dell’articolo 677 di questo codice, quanto del ricavato della vendita forzata di nave o carati è regolata dagli articoli 510 a 512; 596 a 598 del codice di procedura civile.

Art. 682 – Provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:

1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia;

2) l’intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;

3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l’autorizzazione.

Art. 683 – Notificazione del provvedimento

  1. Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditorie, deve essere notificato al proprietario e al comandante dalla nave.
  2. Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi agisce è creditore dell’armatore non proprietario ed è assistito da privilegio sulla nave, e al terzo proprietario, se si tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi navali od ipoteche.
  3. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito può prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante sia eseguita secondo le modalità indicate dal secondo comma dell’articolo 650.

Art. 684 – Pubblicità del provvedimento

Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull’atto di nazionalità.

Art. 685 – Amministrazione della nave sequestrata

In caso di sequestro giudiziario o di sequestro conservatio, all’amministrazione della nave si applica il disposto dell’art. 652.

Art. 686 – Rinvio

Per quanto non è espressamente disposto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il sequestro.


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