Codice della Navigazione – Libro Quinto

Disposizioni processuali

Art. 1235 – Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

  1. Agli effetti dell’articolo 221 del codice civile di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
  • 1) i comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell’aerodromo, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aerodromi in cui non ha sede un direttore di aeroporto o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione l’aerodromo è compreso;
  • 2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinari e alle delegazioni disposte dall’autorità giudiziaria;
  • 3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi all’estero, oltre che negli altri casi contemplari dalla legge consolare;
  • 4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell’autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
  1. Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali.
  2. Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia

giudiziaria.

  1. Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda.

Art. 1236 – Obbligo di denuncia e di relazione

  1. I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell’amministrazione della navigazione interna e degli aerodromi statali o privati e le persone dell’equipaggio hanno l’obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d’ufficio, commessi nel porto, nell’aerodromo o a bordo, anche durante la navigazione.
  2. I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l’obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al direttore dell’aeroporto di primo approdo.

Art. 1237 – Reati in corso di navigazione

  1. Quando è stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell’aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo, e comunque, entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato all’autorità marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all’autorità aeronautica locale della Repubblica; ovvero, all’estero, all’autorità consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo.
  2. Dell’eseguita consegna le dette autorità redigono processo verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente procuratore della Repubblica. Le autorità medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie.
  3. Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un porto della Repubblica è tenuto a consegnarli all’ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d’accordo con l’autorità consolare.

Art. 1238 – Competenza per le contravvenzioni

  1. Salvo i casi in cui appartiene all’autorità consolare, la cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario.
  2. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative ai procedimenti di competenza del pretore, esclusa l’assistenza del pubblico ministero nel giudizio.
  3. L’appello contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui è ammesso dal codice di procedura penale, è portato a cognizione del tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice predetto.
  4. Contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui non è ammesso l’appello, può proporsi ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 1239 – Oblazione nelle contravvenzioni marittime

  1. Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore può, prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente.
  2. Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i limiti dell’ammenda stabilita dalla legge, la somma che l’istante deve pagare per l’oblazione e per le spese e stabilisce il termine entro il quale il pagamento deve

essere eseguito sotto pena di decadenza dal beneficio dell’oblazione.

  1. Il provvedimento del comandante di porto è notificato o comunicato verbalmente all’interessato. Nel caso di comunicazione verbale l’ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione sull’originale del provvedimento.
  2. Il pagamento della somma stabilita per l’oblazione e per le relative spese,eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.
  3. Nei casi di competenza dell’autorità consolare, la domanda di oblazione è diretta a tale autorità, la quale provvede a norma dei commi precedenti.

Art. 1240 – Competenza per territorio

  1. La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all’estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nella Repubblica il primo approdo della nave o dell’aeromobile, su cui era imbarcato l’imputato al momento del commesso reato.
  2. Se, prima dell’approdo nella Repubblica, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo di iscrizione della nave o di abituale ricovero dell’aeromobile, su cui era imbarcato l’imputato al momento del commesso reato.
  3. Nei casi di competenza dell’autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell’aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei commi precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall’autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.

Art. 1241 – Conclusioni dell’inchiesta formale sui sinistri

  1. Se la commissione per l’inchiesta formale sui sinistri marittimi esprime il parere che il fatto è avvenuto per dolo o per colpa, il verbale d’inchiesta è inviato al procuratore della Repubblica.
  2. Il verbale d’inchiesta ha valore di rapporto.

Art. 1242 – Decreto di condanna

  1. Nei casi previsti nell’articolo 506 del codice di procedura penale il comandante di porto può pronunciare la condanna con decreto senza procedere al dibattimento. Si osservano gli articoli 506 a 510 del codice di procedura penale.
  2. Sull’opposizione decide il comandante di corpo. La sentenza che decide sull’opposizione è impugnabile nei casi, coi mezzi e con le forme previsti dal codice di procedura penale.
  3. L’appello, nei casi in cui è ammesso, viene portato a cognizione del tribunale.

Art. 1243 – Dichiarazione di opposizione e d’impugnazione

  1. Le dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti di competenza dei comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere dell’ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.
  2. Le parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione nella forma e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale, anche davanti il cancelliere dell’ufficio di porto o del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero avanti l’autorità consolare all’estero. L’ufficiale che riceve l’atto lo trasmette immediatamente al cancelliere dell’ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 1244 – Computo speciale di termini

Nel procedimento per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell’imbarco a quello del primo approdo della nave o dell’aeromobile in un porto o in aerodromo della Repubblica ovvero di località estera ove si trovi un’autorità consolare.

Art. 1245 – Letture permesse di deposizioni testimoniali

Oltre i casi indicati nell’articolo 462 del codice di procedura penale, nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice può essere data lettura anche senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione, purchè siano indicati nelle liste.

Art. 1246 – Esercizio dell’azione civile

  1. Nei procedimenti di competenza dell’autorità marittima è ammessa la costituzione di parte civile nei casi e secondo le forme e i termini stabiliti dal codice di procedura penale.
  2. Tale autorità decide sulla liquidazione dei danni, se questa non supera le lire diecimila ( €. 5,16); in caso contrario, o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, rimette le parti davanti il giudice indicato nel secondo comma dell’articolo 489 del codice di procedura penale.
  3. In ogni caso, l’autorità predetta deve, anche in mancanza della costituzione di parte civile, procedere agli opportuni accertamenti istruttori sull’ammontare del danno prodotto dai reati di sua competenza.

Art. 1247 – Conversione delle pene pecuniarie

Alla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto provvede, a norma dell’articolo 586 c.p.p., il pretore della circoscrizione, nella quale ha sede l’ufficio portuale che ha emesso la condanna.

Art. 1248 – Notificazioni ai passeggeri e alle persone dell’equipaggio

  1. Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell’equipaggio la nave è considerata come casa di abitazione dal momento dell’imbarco a quello dello sbarco.
  2. Le notificazioni all’imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell’equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non è possibile, mediante consegna della copia al comandante.

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