Pesca in Mare – Norme

D.lgs. n. 4/2012. Pesca e acquacoltura. Misure per il riassetto della normativa. G.U. n. 26 del 01 febbraio 2012.
Entrata in vigore del provvedimento: 02 febbraio 2012

Art. 1 – Finalità e obiettivi

1. Il presente decreto legislativo in conformita’ ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96, provvede al riordino, al coordinamento ed all’integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonche’ dal regolamento (CE) n.1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Capo I

Attività di pesca e acquacoltura

Art. 2 – Pesca professionale

1. La pesca  professionale e’ l’attivita’ economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

2. Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall’imprenditore  ittico mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche’ le azioni di promozione e valorizzazione;

d) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all’ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104, relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

4. L’imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e’ autorizzato dall’autorità marittima dell’ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

Art. 3 – Acquicoltura

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, l’acquacoltura e’ l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla  coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

2. Sono connesse all’acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:

a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1;

b) fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell’acquacoltura, nonche’ alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso;

c) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero.

3. Alle opere, alle strutture destinate alle attività di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche’ all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilita’ ed il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 4 – Imprenditore ittico

  1. E’ imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale di cui all’articolo 2 e le relative attività connesse.
  2. Si considerano, altresi’, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
  3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi’ imprenditore ittico l’acquacoltore che esercita in forma singola o associata l’attività di cui all’articolo 3.
  4. Fatte salve le piu’ favorevoli disposizioni di legge di settore, all’imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l’imprenditore agricolo.
  5. Ai fini dell’effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
  6. L’autocertificazione di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
  7. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l’imprenditore ittico e’ tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu’ rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 3, legge 3 aprile 2001, n.142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
  8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all’esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell’iniziativa cui pertiene la concessione.

Art. 5  Giovane imprenditore ittico

  1. E’ giovane imprenditore ittico l’imprenditore di cui all’articolo 4 avente una eta’ non superiore a 40 anni.
  2. Ai fini dell’applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:
  • a) le societa’ semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano eta’ inferiore a 40 anni;
  • b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu’ soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di  cui  alla lettera a);
  • c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in  maggioranza da giovani imprenditori ittici.
  1. All’articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialità giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell’acquacoltura comparativamente piu’ rappresentativi a livello nazionale».
  2. All’articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo e’ destinato alle finalità di cui al presente comma».

Art. 6 Pesca non professionale

  1. La pesca non professionale e’ la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.
  2. La pesca scientifica e’ l’attivita’ diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
  3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l’esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.
  5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e’ consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

Capo II

Sanzioni

Art. 7 Contravvenzioni

1 – Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche’ di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e’ fatto divieto di:

  • a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
  • b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
  • c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;
  • d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
  • e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d);
  • f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati;
  • g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un’organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
  • h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
  • i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.

2 – In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare.

3 – I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonche’ le altre attivita’ espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e’ consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

4 – Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell’acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.

Art. 8 Pene principali per le contravvenzioni

  1. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
  2. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h) ed i), e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, a querela della persona offesa, con l’arresto da un mese a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
  3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 7 non e’ applicata sanzione se la cattura e’ stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.

Art. 9 Pene accessorie per le contravvenzioni

  1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l’applicazione delle seguenti pene accessorie:

    a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i) dell’articolo 7, comma 1;

    b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e’ stato commesso il reato;

    c) l’obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell’articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

    d) la sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui e’ vietata la cattura.

Art. 10 Illeciti amministrativi

  1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche’ di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e’ fatto divieto di:

    a) effettuare la pesca con unita’ iscritte nei registri di cui all’articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di  una  licenza di pesca, o di un’autorizzazione in corso di validita’;

    b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;

    c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;

    d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e’ sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

    e) pescare quantita’ superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;

    f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantita’ superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria;

    g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e’ previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e’ andato esaurito;

    h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione;

    i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

    l) manomettere, alterare o modificare l’apparato motore dell’unita’ da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

    m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonche’ interrompere volontariamente il segnale;

    n) falsificare o occultare la marcatura, l’identità o i contrassegni di individuazione dell’unita’ da pesca;

    o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

    p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

    q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell’elenco dell’Unione delle navi INN o nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;

    r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

    s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un’indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

    t) intralciare l’attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

  2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonche’ le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e’ consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell’acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del regolamento (CE)  n. 1967/06.

Art. 11 Sanzioni amministrative principali

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t) ed u), e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
  2. Chiunque violi il divieto posto dall’articolo 10, comma 1, lettera o), e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
  3. E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque:
  4. a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;
  5. b) viola il divieto di cui all’articolo 6, comma 3.
  6. E’ soggetto al pagamento della  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:
  7. a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea;
  8. b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
  9. L’armatore e’ solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell’esercizio della pesca marittima.

Art. 12 Sanzioni amministrative accessorie

  1. Alle violazioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
  2. a) la confisca del pescato;
  3. b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali e comunitarie. E’ sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
  4. c) l’obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera h) dell’articolo 10, comma 1.
  5. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, e’ sempre disposta nei confronti del titolare dell’impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l’ordinanza di ingiunzione.

Art. 13 Disposizioni procedurali

  1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalita’ di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l’autorita’ competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e’ il Capo del compartimento marittimo.

Art. 14 Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi

  1. E’ istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011.
  2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), c) e g), e gli illeciti amministrativi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t).
  3. La commissione di un’infrazione grave da’ sempre luogo all’assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell’allegato I, anche se non venga emessa l’ordinanza di ingiunzione.
  4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita’, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura in ordine alla revoca della licenza di pesca.

Art. 15 Registro nazionale delle infrazioni

  1. Il Registro nazionale delle infrazioni e’ istituito presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 16 Sospensione e revoca definitiva della licenza

  1. L’assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti e’ pari o superiore a 36, la licenza di pesca e’ sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti e’ pari o superiore a 54, la licenza di pesca e’ sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti e’ pari o superiore a 72, la licenza di pesca e’ sospesa per un periodo di un anno.
  2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o piu’ infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
  3. L’accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.
  4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.

Art. 17 Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca

  1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca e’ stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all’articolo 16, svolge attivita’ di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute piu’ idonee tra quelle previste dall’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Art. 18 Cancellazione di punti

  1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell’articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 16.
  2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca e’ superiore a due vengono cancellati due punti qualora:
  3. a) il peschereccio utilizzato per commettere l’infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» – VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all’uso di tali tecnologie, o;
  4. b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l’assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca, o;
  5. c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un’organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall’organizzazione di produttori nell’anno successivo all’assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca, o;
  6. d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attivita’ di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.
  7. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell’ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca puo’ avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e
  8. d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di  tutti i punti della licenza di pesca.
  9. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all’ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.
  10. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti.

Art. 19 Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci

  1. E’ istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell’articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.1224/2009 e dell’articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011.
  2. La commissione di un’infrazione grave, di cui all’articolo 14, comma 2, da’ sempre luogo all’assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unita’ da pesca, come individuati nell’allegato I, anche se non viene emessa l’ordinanza di ingiunzione.
  3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita’, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo.

Art. 20 Sanzioni applicate al comandante della nave

  1. L’applicazione del sistema di punti di cui all’articolo 19, comporta:
  2. a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;
  3. b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;
  4. c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti.
  5. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o piu’ infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
  6. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all’ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati.

Art. 21 Sanzioni disciplinari

  1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione,sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.

Art. 22 Vigilanza e controllo

  1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, in qualita’ di autorita’ competente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attivita’ di controllo.
  2. Ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
  3. L’attivita’ di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonche’ l’accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell’Autorita’ marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.
  4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
  5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
  6. Ai soggetti di cui al comma 3, e’ riconosciuta, qualora gia’ ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell’articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.
  7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l’osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Art. 23  Risarcimento del danno

  1. Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 24  Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo’, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo’, con proprio decreto, sospendere l’attività’ di pesca o disporne limitazioni in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 25 Norme attuative

  1. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e’ sostituito dal seguente:
  2. «1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le province Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.».
  3. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 26 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 27 Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
  2. a) la legge 14 luglio 1965, n. 963;
  3. b) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  4. c) l’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102;
  5. d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;
  6. e) i commi 2 e 3 dell’articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
  7. f) i commi 2 e 2-bis dell’articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
  8. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 28 Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.