Codice della Navigazione – Disposizioni Preliminari

Nota : A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

Art. 1 – Fonti del diritto della navigazione

  1. In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.
  2. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

Art. 2 – Mare territoriale

  1. Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell’apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.
  2. E’ soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell’estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione su misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
  3. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.

Art. 3 – Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato

E’ soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale.

Art. 4 – Navi e aereomobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato

Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano.

Art. 5 – Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione

  1. Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull’applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l’atto è compiuto o il fatto è avvenuto.
  2. La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l’aeromobile appartiene.

Art. 6 – Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili

La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonchè le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile

Art. 7 – Legge regolatrice della responsabilità dell’armatore e dell’esercente

  1. La responsabilità dell’armatore della nave e dell’esercente dell’aeromobile per atti o fatti dell’equipaggio è regolata dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile. La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilità dell’armatore o dell’esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente assunte.

Art. 8 – Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante

I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell’aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile.

Art. 9 – Legge regolatrice del contratto di lavoro

I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile, salva, se la nave o l’aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti.

Art. 10 – Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili

I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile, salva la diversa volontà delle parti.

Art. 11 – Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni

La contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della nave dell’aeromobile.

Art. 12 – Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili

Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se è comune; altrimenti dalla legge italiana.

Art. 13 – Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero

  1. Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.
  2. La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l’armatore o l’esercente e l’equipaggio.

Art. 14 – Competenza giurisdizionale

Oltre che nei casi previsti dall’articolo 4 del codice di procedura civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici della Repubblica, se la nave o l’aeromobile che ha cagionato l’urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nella Repubblica.


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