Dell’istruzione preventiva |
Art. 578 – Inchiesta sommatoria
- Quando giunga notizia di un sinistro, l’autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.
- Competente è l’autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l’autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.
- Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l’autorità doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all’autorità marittima più vicina.
- Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell’avvenimento, nonchè delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l’autorità inquirente, se non è competente a disporre l’inchiesta formale, trasmette copia all’autorità, che di tale competenza è investita.
Art. 579 – Inchiesta formale
- L’inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall’autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d’ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.
- Se l’autorità competente ritiene di non disporre d’ufficio l’inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro dei trasporti e della navigazione.
- L’inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
Art. 580 – Autorità competente
- La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale, e, altrimenti dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d’arrivo della maggior parte dei naufraghi.
- Il ministro dei trasporti e della navigazione designa la commissione competente, nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l’autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale di inchiesta
sommaria, con dichiarazione dell’impedimento a costituire la commissione inquirente.
- Il ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonchè di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.
Art. 581 – Svolgimento dell’inchiesta
- L’inchiesta formale è eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l’autorità marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell’autorità medesima.
- La commissione inquirente procede all’accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca.
- Hanno facoltà di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l’armatore e il proprietario della nave, i componenti dell’equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico.
- Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed è avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente può procedere all’esame dell’equipaggio, informandone l’autorità consolare competente.
- Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilità del sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l’autorità che ha disposto l’inchiesta formale.
Art. 582 – Efficacia probatoria della relazione d’inchiesta
Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l’esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.
Art. 583 – Spese per l’inchiesta formale
- Quando l’inchiesta formale è disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.
- Non sono tenuti ad anticipare le spese dell’inchiesta formale, anche se è stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonchè gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l’unico materiale di esercizio dell’armatore e non siano assicurati.
Art. 584 – Verificazione della relazione di eventi straordinari
- Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha ricevuto la relazione del comandante prevista nell’articolo 304, deve verificare d’urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della presenza del comandante e separatamente l’uno dall’altro, i componenti dell’equipaggio e i passeggeri che creda opportuno sentire, nonchè raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro dichiarazioni deve redigersi processo verbale.
- Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta dell’ufficio stesso, nell’albo dell’ufficio portuale e in quello della borsa più vicina al luogo ove la nave è ancorata.
- Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne assumono la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.
- Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorità debbono procedere negli speciali casi previsti da questo codice, quando la relazione è confermata dalle testimonianze o dalle altre prove raccolte dal presidente del tribunale, dal pretore o dal console, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo l’esperimento dellaprova contraria da parte di chi vi abbia interesse.