Codice della Navigazione – Libro Quarto

Dell’istruzione preventiva

Art. 578 – Inchiesta sommatoria

  1. Quando giunga notizia di un sinistro, l’autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.
  2. Competente è l’autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l’autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.
  3. Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l’autorità doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all’autorità marittima più vicina.
  4. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell’avvenimento, nonchè delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l’autorità inquirente, se non è competente a disporre l’inchiesta formale, trasmette copia all’autorità, che di tale competenza è investita.

Art. 579 – Inchiesta formale

  1. L’inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall’autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d’ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.
  2. Se l’autorità competente ritiene di non disporre d’ufficio l’inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro dei trasporti e della navigazione.
  3. L’inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.

Art. 580 – Autorità competente

  1. La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale, e, altrimenti dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d’arrivo della maggior parte dei naufraghi.
  2. Il ministro dei trasporti e della navigazione designa la commissione competente, nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l’autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale di inchiesta

sommaria, con dichiarazione dell’impedimento a costituire la commissione inquirente.

  1. Il ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonchè di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.

Art. 581 – Svolgimento dell’inchiesta

  1. L’inchiesta formale è eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l’autorità marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell’autorità medesima.
  2. La commissione inquirente procede all’accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca.
  3. Hanno facoltà di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l’armatore e il proprietario della nave, i componenti dell’equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico.
  4. Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed è avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente può procedere all’esame dell’equipaggio, informandone l’autorità consolare competente.
  5. Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilità del sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l’autorità che ha disposto l’inchiesta formale.

Art. 582 – Efficacia probatoria della relazione d’inchiesta

Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l’esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.

Art. 583 – Spese per l’inchiesta formale

  1. Quando l’inchiesta formale è disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.
  2. Non sono tenuti ad anticipare le spese dell’inchiesta formale, anche se è stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonchè gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l’unico materiale di esercizio dell’armatore e non siano assicurati.

Art. 584 – Verificazione della relazione di eventi straordinari

  1. Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha ricevuto la relazione del comandante prevista nell’articolo 304, deve verificare d’urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della presenza del comandante e separatamente l’uno dall’altro, i componenti dell’equipaggio e i passeggeri che creda opportuno sentire, nonchè raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro dichiarazioni deve redigersi processo verbale.
  2. Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta dell’ufficio stesso, nell’albo dell’ufficio portuale e in quello della borsa più vicina al luogo ove la nave è ancorata.
  3. Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne assumono la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.
  4. Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorità debbono procedere negli speciali casi previsti da questo codice, quando la relazione è confermata dalle testimonianze o dalle altre prove raccolte dal presidente del tribunale, dal pretore o dal console, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo l’esperimento dellaprova contraria da parte di chi vi abbia interesse.

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