Della liquidazione delle avarie comuni |
Art. 610 – Competenza
- Se la spedizione o, in caso di viaggio circolare, il viaggio contributivo, ha termine in porto nazionale, la procedura per il regolamento della contribuzione, a norma degli articoli 469 e seguenti, si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale il porto è situato.
- Se la spedizione o il viaggio contributivo hanno termine in porto straniero, la procedura per il regolamento della contribuzione si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale è l’ufficio di iscrizione della nave.
Art. 611 – Domanda di regolamento
L’azione per contribuzione alle avarie comuni si esercita con domanda di regolamento, proposta dall’armatore della nave o da altro interessato nella spedizione, mediante ricorso al pretore, competente ai sensi del precedente articolo.
Art. 612 – Atti preliminari
- Il pretore, a seguito della presentazione del ricorso, richiama i verbali dell’investigazione prevista nell’articolo 182, gli atti relativi alla verifica della relazione di eventi straordinari, e quelli dell’inchiesta sommaria prevista nell’articolo 578.
- Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o più liquidatori d’avaria, scelti, quando si tratti di navi marittime, nell’elenco speciale a tal uopo formato secondo le norme del regolamento; fissa il termine entro il quale il comandante della nave, quando non l’abbia già fatto in adempimento del disposto dell’articolo 304, è tenuto a depositare presso la cancelleria copia da lui sottoscritta del verbale indicato dall’articolo 314; dispone per una data successiva la convocazione degli interessati, dei quali l’istante ha indicato il nome e il domicilio.
- La cancelleria procede alla pubblicazione dell’ordinanza nell’albo della pretura e ne informa gli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 613 – Liquidatori d’avaria
Ai liquidatori d’avaria si applicano le norme del codice di procedura civile relative ai consulenti tecnici.
Art. 614 – Adunanza di discussione
- Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal liquidatore procede, in presenza degli interessati, all’esame degli atti indicati nel primo comma dell’articolo 612 e dei documenti prodotti.
- Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento contributorio.
- Il termine di deposito può essere prorogato a norma dell’articolo 154 del codice di procedura civile.
Art. 615 – Pubblicazione del deposito del regolamento
La cancelleria procede alla pubblicazione dell’avvenuto deposito del regolamento contributorio nell’albo della pretura, e ne dà comunicazione agli interessati, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile.
Art. 616 – Impugnazione del regolamento
- L’impugnazione del regolamento contributorio è proposta con ricorso da depositarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo, presso la cancelleria della pretura, se l’ammontare della massa creditoria non supera le lire settecentocinquantamila, e presso la cancelleria del tribunale, se supera detta somma.
- Il giudice competente, riuniti i ricorsi depositati e richiamato d’ufficio il regolamento, fissa la data della prima udienza di trattazione, della quale si informano le parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 617 – Omologazione del regolamento
- Se il regolamento contributorio non è impugnato, o se le impugnazioni proposte sono rigettate con sentenza passata in giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa il regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo.
- Se una o più impugnazioni sono accolte con sentenza passata in giudicato, il pretore dispone, con ordinanza, che lo stessop liquidatore, o altro a tal fine nominato nelle forme di cui all’articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo regolamento.
- Il nuovo regolamento non può essere impugnato per motivi che hanno già formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento.
Art. 618 – Riapertura del regolamento
Nella ipotesi di cui all’articolo 479, il pretore su istanza dell’armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a quanto altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore delle cose ricuperate.
Art. 619 – Chirografo di avaria
- Gli interessati possono, mediante stipulazione di chirografo di avaria, far decidere da arbitri le cause relative alla formazione del regolamento contributorio.
- Al chirografo e al regolamento si applicano in tal caso le norme del codice di procedura civile riguardanti l’arbitrato, se gli interessati intendono che al regolamento venga dal pretore competente conferita efficacia di sentenza, e di ciò fanno espressa dichiarazione nel chirografo