Disposizioni generali |
Art. 1080 – Applicabilità delle disposizioni penali
- Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, è punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all’estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.
- Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti dell’equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.
Art. 1081 – Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice
- Fuori del caso regolato nell’articolo 117 del codice penale, quando per l’esistenza di un reato previsto dal presente codice è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.
- Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità.
Art. 1082 – Pene accessorie
- Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:
- 1) l’interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123, 739;
- 2) l’interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla gente dell’aria.
- Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:
- 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
- 2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.
Art. 1083 – Effetti e durata delle pene accessorie
- L’interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 739. L’interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L’interdizione importa altresì la decadenza dell’abilitazione relativa ai titoli anzidetti.
- L’interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacità di esercitare la professione marittima o aeronautica. L’interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L’interdizione importa altresì la decadenza dell’abilitazione relativa alla professione anzidetta.
- La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134, 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.
- La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.
- La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, è uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontrarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
- Alle pene accessorie dell’interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative alla interdizione da una professione e alla sospensione dall’esercizio di una professione.
Art. 1084 – Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati
Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell’aeromobile, la pena è aumentata fino a un terzo, quando tale qualità non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.
Art. 1085 – Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore
- Se un delitto non previsto dal presente codice è commesso da un componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile contro un superiore nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui funzioni, la pena è aumentata fino a un terzo, quando la qualità della persona offesa non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.
- La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un delitto non previsto dal presente codice contro il comandante o un ufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell’aeromobile nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui funzioni.
Art. 1086 – Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie
La metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della gente dell’aria.
Art. 1087 – Navigazione interna
Alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 1088 a 1160.