Disposizioni speciali |
Art. 213 – Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate
- Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate possono essere comandate da chi ne sia proprietario, abbia compiuto i diciotti anni di età ed ottenuta l’abilitazione al comando, secondo le norme stabilite dal regolamento.
- L’abilitazione al comando delle navi predette può essere altresì rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal ministro dei trasporti e della navigazione, ai propri soci, tanto per le navi di proprietà di questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni.
- Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro opera per la manovra delle nave stessa.
- L’abilitazione di cui ai commi precedenti non è richiesta per comandare navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o per comandare navi di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non superiore alle venticinque, partecipanti a regate.
- A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate partecipanti a regate possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Art. 214 – Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate
Le navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate possono essere comandate e condotte da coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età ed ottenute le rispettive abilitazioni stabilite da leggi o regolamenti speciali. Tali abilitazioni non sono necessarie per comandare e condurre navi munite di cilindrata non superiore ai cinquecento centimetri cubi, se a scoppio, o di potenza non superiore a undici cavalli vapore, ove si tratti di motore di altro tipo.
Art. 215 – Condotta di battelli a remi
Per la condotta di battelli da diporto a remi non è richiesta alcuna abilitazione.
Art. 216 – Personale di camera e di famiglia
Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se a vela, alle venticinque se a motore, possono essere imbarcate, in qualità di personale di camera e di famiglia, persone non appartenenti alle gente di mare o al personale navigante della navigazione interna, purchè già al servizio del proprietario della nave.
Art. 217 – Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute
I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.
Art. 218 – Pesca con navi da diporto
Alle navi da diporto è consentito esercizio della pesca, purchè non a scopo di lucro, con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 219 – Pesca marittima
E’ considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell’ambito del demanio marittimo.
Art. 220 – Categorie della pesca
La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti.
Art. 221 – Riserva della pesca ai cittadini
- La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionale, salvo speciali convenzioni internazionali.
- Tuttavia con decreto del Presidente della Repubblica possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.
Art. 222 – Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca
Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l’allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca.
Art. 223 – Autorità competente per la vigilanza sulla pesca
- All’applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l’amministrazione dei trasporti e della navigazione, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.
- Le autorità marittime locali vigilano sull’esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.
Art. 224 – Riserva del cabotaggio e del servizio marittimo
Il cabotaggio tra i porti della Repubblica, nonchè il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali.
Art. 225 – Concessione di servizi
- I servizi pubblici di linea di trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.
- E’ parimenti necessaria la concessione per l’esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.
- I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l’eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.
- Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.
Art. 226 – Autorizzazione di servizi
- I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all’articolo precedente, sono sottoposti all’autorizzazione dell’autorità preposta all’esercizio della navigazione interna.
- Le forme e i limiti dell’autorizzazione sono determinati dal regolamento.
Art. 227 – Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza
Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggiamenti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall’ufficio di iscrizione sulla licenza.
Art. 228 – Annotazione nei registri di iscrizione
L’atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d’iscrizione della nave o del galleggiante.
Art. 229 – Tariffe
- Il ministro per i trasporti stabilisce le modalità dei servizi di cui all’art. 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.
- In caso di contravvenzione l’autorizzazione può essere revocata.
Art. 230 – Caratteristiche delle navi
Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 231 – Regolamenti comunali
La navigazione nei corsi e negli specchi d’acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per gli interni.